Detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione

detrazione fiscale

Nella legge di bilancio 2019  è contenuta la proroga per un altro anno, e quindi fino al 31 dicembre 2019, delle detrazioni fiscali previste dal bonus ristrutturazioni.

Questo consente di poter usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%) confermando il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.

 

La detrazione fiscale delle spese per interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16 -bis del Dpr 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi).

Dal 1° gennaio 2012 l’agevolazione è stata resa permanente dal decreto legge n. 201/2011 e inserita tra gli oneri detraibili dall’Irpef.

Il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione fiscale è di 96.000 euro per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2019

La detrazione fiscale deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Rimangono invariati i soggetti che possono beneficiare della detrazione, ricordando che le spese detraibili devono essere pagate solo ed esclusivamente tramite bonifico bancario o postale da cui risultino:

  • la causale del versamento,
  • il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita iva del beneficiario del pagamento.

Chi può fruire della detrazione fiscale

Possono usufruire della detrazione fiscale sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato.

L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:

 proprietari o nudi proprietari

 titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)

 locatari o comodatari

 soci di cooperative divise e indivise

 imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce

 soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

Ha diritto alla detrazione fiscale anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture.

In questo caso, ferme restando le altre condizioni, la detrazione fiscale spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione.

Per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata, si applica l’aliquota Iva agevolata del 10%.

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